Corte d’Appello di Venezia sen. n. 778-2017 pubbl. 22-03-2018
La vicenda riguarda un lavoratore che mentre si trovava in ferie, veniva raggiunto da un telegramma nel quale il datore di lavoro lo invitava a riprendere servizio entro due ore dal ricevimento della comunicazione.
Il lavoratore, si opponeva adducendo anche una visita medica fissata nel mezzo della giornata e comunque ribadiva il suo diritto a continuare le ferie. Il datore di lavoro lo sanzionava così disciplinarmente con una multa. Il lavoratore ricorreva al Giudice del Lavoro di Belluno il quale confermava la sanzione sostenendo la legittimità della sanzione irrogata riconoscendo il potere del datore di lavoro di poter richiamare il lavoratore in ogni momento.
Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva appello, assistito dallo Studio Legale Fogliato, ed otteneva la riforma della sentenza impugnata. La Corte d’Appello di Venezia, infatti, ribadiva il concetto del Supremo Collegio in base al quale, pur non risultando dubbio il potere del datore di lavoro di modificare il periodo feriale in base soltanto ad una comprovata esigenza aziendale, al tempo stesso ha ribadito come tale modifiche debbano essere comunicate al lavoratore con congruo preavviso al fine di consentire allo stesso di rappresentare tempestivamente i propri interessi contrastanti.