Con sentenza n. 893/21, la Corte di Cassazione ha assolto il padre accusato di aver violato gli obblighi di assistenza familiare per non aver integralmente adempiuto al versamento dell’assegno di mantenimento, riconoscendo l’applicabilità della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto.
La Corte d’Appello confermava la responsabilità dell’ex marito per violazione degli obblighi di assistenza familiare, per non aver integralmente adempiuto all’obbligazione su di lui gravante, versando somme inferiori a quelle dovute.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, sostenendo di aver fornito la prova documentale degli adempimenti, affermando che in alcuni casi egli non disponeva delle risorse economiche per adempiere ma si essersi sempre occupato di tutte le esigenze della prole durante i periodi di permanenza presso di lui.
Nell’esaminare il ricorso, la Corte di Cassazione pone l’attenzione sulla doglianza formulata con il secondo motivo di ricorso, concernente la denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., per speciale tenuità del fatto.
Ebbene, secondo la Corte, i giudici si sono limitati in maniera apodittica e quindi in assenza di reale motivazione «ad opporre il carattere abituale della condotta contestata, omettendo di procedere al necessario approfondimento valutativo imposto dalla peculiarità della fattispecie, contrassegnata dalla limitata durata dell’arco temporale in cui si è manifestato l’inadempimento, dalla prova positiva dell’avvenuto assolvimento all’obbligazione quanto meno per la frazione riferita al versamento dell’assegno di mantenimento, dalla prestazione in forma diretta del sostegno economico in favore dei minori nei periodi in cui si erano trasferiti presso l’abitazione dell’imputato in corrispondenza della peraltro ammessa decurtazione dell’importo dello emolumento, dal soddisfacimento in quei periodi di tutte le esigenze di minori, la cui incidenza sulla ripartizione delle spese straordinaria è rimasta di fatto non verificata».
Pure se non consentita alle attribuzioni della Corte di legittimità, la rivalutazione di tutti i profili indicati è apparsa necessaria ai fini dell’apprezzamento dei presupposti di operatività della speciale causa di non punibilità, la quale impone alla S.C. l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale.
Per maggiori informazioni: (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 893/21; depositata il 12 gennaio)